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        PARLAMENTO EUROPEO
              
          STATUTO SOCIALE DEGLI ARTISTI
          
          Procedura: 2006/2249(INI)      Ciclo di
            vita in Aula 
               
            Ciclo del documento: A6-0199/2007
            Testi presentati: 
            A6-0199/2007
     
            Discussioni:
            PV 06/06/2007 - 20
            CRE 06/06/2007 - 20
     
            Votazioni:
            PV 07/06/2007 - 5.18
            CRE 07/06/2007 - 5.18
            Dichiarazioni di voto
     
            Testi approvati: 
            P6_TA(2007)0236
            
            Testi approvati dal Parlamento    
            Giovedì 7 giugno 2007 - Bruxelles     Edizione
            provvisoria
            
            
Statuto sociale degli artisti
     
  P6_TA-PROV(2007) 0236         A6-0199/2007
  
  Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto
            sociale degli artisti (2006/2249(INI))
            
            
Statuto sociale degli artisti
            
            P6_TA-PROV(2007) 0236         A6-0199/2007
            
            Risoluzione
            del Parlamento europeo del
 
            giugno 2007 sullo statuto
            sociale degli artisti (2006/2249(INI))
            -  vista la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione
                della diversità delle espressioni culturali,
 
            - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una
              strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per
              tutti" (COM(2005)0224),
 
            - visto il Libro Verde della Commissione dal titolo "Modernizzare
              il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708),
 
            - vista la propria risoluzione del 22 ottobre 2002 sull'importanza
              e il dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa
              allargata (1),
 
            - vista la propria risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie
              culturali (2),
 
            - vista la propria risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle nuove
              sfide per il circo quale parte della cultura europea (3),
 
            - visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
              giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
              sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
              spostano all'interno della Comunità (4),
 
            - visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo
              e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
              dei sistemi di sicurezza sociale (5),
 
            - vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
              del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
              diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
              (6),
 
            - vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 sulla situazione e
              il ruolo degli artisti nell'Unione europea (7),
 
            - vista la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del
              Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio,
              il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di
              autore in materia di proprietà intellettuale (8),
 
            - vista la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del
              Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione
              del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (9),
 
            - vista la sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000,
              causa C-178/97, Barry Banks e altri contro Theatre royal de la
              Monnaie (10),
 
            - vista la sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2006,
              causa C-255/04, Commissione delle Comunità europee contro
              Repubblica francese (11),
 
            - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 
            - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione
              (A6-0199/2007),
              
              
                - considerando che l'arte può anche essere considerata
                  un lavoro e una professione,
 
                - considerando che le summenzionate sentenze e la direttiva
                  96/71/CE riguardano tutte in modo specifico le attività degli
                  artisti interpreti,
 
                - considerando che, per praticare l'arte al più alto livello,
                  occorre interessarsi al mondo dello spettacolo e della cultura
                  sin dalla più giovane età ed avere la possibilità di
                  accedere alle principali opere del nostro patrimonio culturale,
 
                - considerando che in numerosi Stati membri taluni professionisti
                  del settore artistico non hanno uno statuto legale,
 
                - considerando che la flessibilità e la mobilità sono
                  elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni artistiche,
 
                - considerando che nessun artista è totalmente al riparo
                  dalla precarietà in nessuna fase del suo percorso professionale,
 
                - considerando che la natura aleatoria e talvolta incerta della
                  professione artistica deve essere necessariamente compensata
                  dalla garanzia di una protezione sociale sicura,
 
                - considerando che ancora oggi risulta praticamente impossibile
                  per un artista in Europa ricostruire la sua carriera professionale,
 
                - considerando che occorre facilitare l'accesso degli artisti
                  alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro,
                  mobilità,
                  disoccupazione, salute e pensione,
 
                - considerando che le predisposizioni artistiche, le doti naturali
                  e il talento sono raramente sufficienti per aprire la strada
                  ad una carriera artistica professionale,
 
                - considerando che non sono stati ancora sufficientemente sviluppati
                  i contratti di formazione e/o qualificazione a vocazione artistica
                  adattati alle singole discipline,
 
                - considerando che è opportuno incoraggiare la riconversione
                  professionale degli artisti,
 
                - considerando che la libera circolazione dei lavoratori in
                  generale, inclusi gli artisti originari dei nuovi Stati membri, è tuttora
                  soggetta a certe limitazioni dovute alle possibili disposizioni
                  transitorie previste dal trattato di adesione,
 
                - considerando che le produzioni artistiche riuniscono spesso
                  artisti europei ed artisti extracomunitari la cui mobilità è spesso
                  ostacolata dalla difficoltà di ottenere visti a medio
                  termine,
 
                - considerando che il soggiorno degli artisti in uno Stato
                  membro è il
                  più delle volte di breve durata (inferiore ai tre mesi),
 
                - considerando che tutti questi problemi legati alla mobilità transfrontaliera,
                  principale caratteristica delle professioni artistiche, mettono
                  in luce la necessità di prevedere misure concrete in
                  questo settore,
 
                - considerando che è essenziale distinguere le attività artistiche
                  amatoriali da quelle dei professionisti,
 
                - considerando che l'integrazione dell'insegnamento artistico
                  nei programmi scolastici degli Stati membri deve essere assicurato
                  in modo efficace,
 
                - considerando che la succitata Convenzione dell'Unesco costituisce
                  un'ottima base per il riconoscimento dell'importanza delle
                  attività dei
                  professionisti nella creazione artistica,
 
                - considerando che la direttiva 2001/29/CE impone agli Stati
                  membri che ancora non la applicano, di prevedere per gli autori
                  un compenso equo in caso di eccezioni o restrizioni al diritto
                  di riproduzione (reprografia, riproduzione per uso privato),
 
                - considerando che la direttiva 2006/115/CEE determina i diritti
                  esclusivi di cui sono titolari in particolare gli artisti interpreti
                  e il loro diritto irrinunciabile ad una remunerazione equa,
 
                - considerando che i diritti patrimoniali e morali degli autori
                  e degli artisti interpreti sono a tal riguardo il riconoscimento
                  del loro lavoro creativo e del loro contributo alla cultura
                  in generale,
 
                - considerando che la creazione artistica partecipa allo sviluppo
                  del patrimonio culturale e si nutre delle opere del passato,
                  da cui trae ispirazione e materiale e di cui gli Stati assicurano
                  la salvaguardia,
                 
              
               
            
            
              Miglioramento della situazione degli artisti in EuropaLa situazione contrattuale
              
            - invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico
              e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante
              l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali
              che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale,
              l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la
              conformità alle norme europee;
 
            - sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica
              dei metodi di lavoro dell'artista;
 
            - sottolinea inoltre che occorre prendere in considerazione la
              natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche;
 
            - incoraggia gli Stati membri a sviluppare la definizione di contratti
              di formazione o di qualificazione nelle professioni artistiche;
 
            - propone pertanto agli Stati membri di agevolare il riconoscimento
              dell'esperienza professionale degli artisti;
 
            
          La protezione dell'artista
            - invita la Commissione e gli Stati membri a creare un "registro
              professionale europeo" del tipo EUROPASS per gli artisti, previa
              consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare
              il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i
              dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che
              li ingaggiano;
 
            - incoraggia gli Stati membri a migliorare il coordinamento e lo
              scambio di buone pratiche e di informazioni;
 
            - sollecita la Commissione ad elaborare, in cooperazione con il
              settore, un manuale pratico uniforme e comprensibile destinato
              agli artisti europei e agli organi interessati nelle amministrazioni,
              che contenga tutte le disposizioni in materia di assicurazione
              malattia, disoccupazione e pensionamento in vigore a livello nazionale
              ed europeo;
 
            - invita la Commissione e gli Stati membri in funzione degli accordi
              bilaterali applicabili ad esaminare la possibilità di iniziative
              per assicurare il trasferimento dei diritti pensionistici e di
              sicurezza sociale degli artisti provenienti da paesi terzi quando
              ritornano nei loro paesi d'origine e per garantire che si tenga
              conto della esperienza di lavoro in uno Stato membro;
 
            - incoraggia la Commissione a varare un progetto pilota al fine
              di sperimentare l'introduzione di una carta elettronica europea
              di sicurezza sociale specificamente destinata all'artista europeo;
 
            - ritiene infatti che tale carta, contenendo tutte le informazioni
              concernenti l'artista, potrebbe risolvere alcuni problemi inerenti
              alla sua professione;
 
            - sottolinea la necessità di distinguere con precisione la
              mobilità specifica degli artisti da quella dei lavoratori
              dell'Unione europea in generale;
 
            - chiede a tale proposito alla Commissione di fare il punto sui
              progressi realizzati in merito a tale mobilità specifica;
 
            - chiede alla Commissione di individuare formalmente i settori
              culturali in cui risulta evidente il rischio di una fuga di creatività e
              di talenti e chiede agli Stati membri di incoraggiare, mediante
              incentivi, gli artisti a rimanere o a rientrare nel territorio
              degli Stati membri;
 
            - chiede inoltre agli Stati membri di prestare un'attenzione particolare
              al riconoscimento a livello comunitario di diplomi e altri certificati
              rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali
              europee e da altre scuole ufficiali delle arti dello spettacolo,
              in modo da consentire ai loro titolari di lavorare e studiare in
              tutti gli Stati membri, in conformità con il processo di Bologna; sollecita
              tutti gli Stati membri a tal riguardo a promuovere studi artistici
              formali che offrano una buona formazione personale e professionale
              e consentano agli studenti di sviluppare il proprio talento artistico
              nonché competenze generali per operare in altri ambiti professionali;
              sottolinea altresì l'importanza di proporre iniziative su
              scala europea per facilitare il riconoscimento di diplomi e altri
              certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche
              nazionali di paesi terzi, al fine di favorire la mobilità degli
              artisti verso gli Stati membri;
 
            - invita la Commissione ad adottare una "carta europea per la
              creazione artistica e le condizioni del suo esercizio" sulla
              base di un'iniziativa come quella dell'Unesco, onde affermare l'importanza
              delle attività dei professionisti della creazione artistica
              e favorire l'integrazione europea;
 
            - invita gli Stati membri ad eliminare tutti i tipi di restrizioni
              relative all'accesso al mercato del lavoro per gli artisti dei
              nuovi Stati membri;
 
            - invita gli Stati membri che non l'applicano ancora ad organizzare,
              nel rispetto della direttiva 2006/115/CEE e della direttiva 2001/29/CE,
              in modo efficace il pagamento di tutti gli equi compensi relativi
              ai diritti di riproduzione e delle eque remunerazioni dovute ai
              titolari dei diritti d'autore e dei diritti associati;
 
            - invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi
              le disposizioni prese dagli Stati membri per assicurare in modo
              efficace ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi
              l'equo compenso per le eccezioni legali applicate dagli Stati membri
              a norma della direttiva 2001/29/CE e per lo sfruttamento legale
              dei loro diritti a norma della direttiva 2006/115/CEE;
 
            - invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi
              le disposizioni prese dagli Stati membri affinché una parte delle
              entrate generate dal pagamento dell'equo compenso dovuto ai titolari
              dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia destinata al sostegno
              dell'attività creativa e alla protezione sociale e finanziaria
              degli artisti, e che analizzi inoltre gli strumenti giuridici e
              i dispositivi che potrebbero essere utilizzati per contribuire
              al finanziamento della protezione degli artisti viventi europei;
 
            - ritiene auspicabile che gli Stati membri sudino la possibilità di
              concedere agli artisti un aiuto supplementare a quelli già in
              vigore, prevedendo per esempio un prelievo sullo sfruttamento commerciale
              delle creazioni originali e delle loro interpretazioni libere da
              diritti;
 
          
          La politica dei visti: mobilità e impiego dei cittadini di
            paesi terzi
          
            - sottolinea la necessità di tener conto delle difficoltà che
              alcuni artisti europei ed extracomunitari incontrano attualmente
              per ottenere un visto ai fini del rilascio di un permesso di lavoro,
              nonché delle incertezze legate a tale situazione;
 
            - sottolinea altresì che le condizioni stabilite per la
              concessione dei visti e dei permessi di lavoro sono attualmente
              difficili da soddisfare da parte degli artisti in possesso di contratti
              di lavoro a breve termine;
 
            - invita la Commissione a riflettere sugli attuali sistemi per
              la concessione di visti e permessi di lavoro agli artisti e a mettere
              a punto una regolamentazione comunitaria in questo settore che
              possa portare all'introduzione di un visto temporaneo specificamente
              destinato agli artisti europei ed extracomunitari, come già avviene
              in taluni Stati membri;
 
          
          Formazione lungo tutto l'arco della vita e riconversione
          
            - invita gli Stati membri a creare strutture specializzate di formazione
              e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in
              modo da sviluppare un'autentica politica dell'occupazione in questo
              ambito;
 
            - invita la Commissione a raccogliere tutte le ricerche e le pubblicazioni
              esistenti e a valutare, nella forma di uno studio, l'attuale situazione
              per quanto concerne l'attenzione prestata nell'Unione europea alle
              malattie professionali tipiche delle attività artistiche,
              ad esempio l'artrite;
 
            - ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in
              modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica
              o di spettacolo sulla scena;
 
            - ricorda a tale proposito che i periodi di ripetizione costituiscono
              a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario
              tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera
              degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini
              pensionistici;
 
            - invita la Commissione a valutare il livello reale di cooperazione
              europea e di scambi nel campo della formazione professionale nelle
              arti dello spettacolo e a promuovere tali aspetti nel quadro dei
              programmi per l'apprendimento permanente e cultura 2007, nonché dell'Anno
              europeo per l'istruzione e la cultura 2009;
 
          
          Verso una ristrutturazione delle attività amatoriali
          
            - insite sulla necessità di sostenere tutte le attività artistiche
              e culturali svolte segnatamente a favore di gruppi socialmente
              svantaggiati allo scopo di migliorarne l'integrazione;
 
            - sottolinea l'importanza delle attività artistiche amatoriali
              quale elemento cruciale di avvicinamento tra le comunità locali
              e di costituzione di una società dei cittadini;
 
            - sottolinea che gli artisti senza formazione specifica che aspirano
              a una carriera artistica professionale dovrebbero essere ben informati
              in merito a certi aspetti di questa professione;
 
            - invita a tale proposito gli Stati membri ad incoraggiare e a
              promuovere le attività amatoriali in continuo contatto con
              gli artisti professionisti;
 
          
          Garantire la formazione artistica e culturale sin dalla più giovane
            età
            
            - invita la Commissione ad effettuare uno studio sull'educazione
              artistica nell'Unione europea (i suoi contenuti, la natura della
              formazione offerta – se formale o meno –, i risultati
              e gli sbocchi professionali) e a comunicarne i risultati al Parlamento
              entro due anni;
 
            - invita la Commissione ad incoraggiare e favorire la mobilità degli
              studenti europei delle discipline artistiche, attraverso l'intensificazione
              dei programmi di scambio fra gli studenti dei conservatori e delle
              scuole artistiche nazionali sia su scala europea che su scala extra-europea;
 
            - invita la Commissione a prevedere il finanziamento di misure
              e progetti pilota che consentano in particolare di definire i modelli
              adeguati in materia di educazione artistica nell'ambiente scolastico
              attraverso un sistema europeo di scambio di informazioni e di esperienze
              destinato agli insegnanti di discipline artistiche;
 
            - raccomanda agli Stati membri di intensificare la formazione degli
              insegnanti incaricati dell'educazione artistica;
 
            - chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare la possibilità di
              creare un fondo di mobilità europea di tipo Erasmus destinato
              agli scambi di insegnanti e di giovani artisti; ricorda a tal riguardo
              l'importanza che attribuisce all'aumento del bilancio europeo destinato
              alla cultura;
 
            - chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare una campagna
              d'informazione volta ad offrire una garanzia di qualità dell'educazione
              artistica;
 
            - incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione
              al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai
              governi degli Stati membri.
              
              
              
               
          
            (1) GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 156.
              (2) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.
              (3) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 124.
              (4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
              (5) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
              (6) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
              (7) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 42.
              (8) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.
              (9) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.
              (10) Racc. 2000, pag. I-2005.
              (11) Racc. 2000, pag. I-5251.