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          STATUTO
            A.L.I.
            
            
             Art.1
                        È costituita l’Associazione
                        ARTISTI LIRICI ITALIANI (A.L.I.)
                        
                                      SCOPO
                                      Art.2
            L’Associazione persegue le seguenti finalità: 
              -  rappresentare, attuare e difendere i diritti della categoria
              degli Artisti Lirici ovvero dei Cantanti Lirici solisti e dei
              Direttori d’Orchestra attraverso la realizzazione di
              un contratto nazionale di lavoro; 
              -  stabilire rapporti di collaborazione con istituti
              musicali pubblici o privati, italiani o stranieri, per conoscere
              altre realtà ove operano le corrispondenti nostre categorie; 
              -  realizzare e/o coordinare iniziative, attività e
              proposte di rilevante importanza culturale artistica e sociale. 
              L’Associazione non ha scopi di lucro, ha durata illimitata,
              ha carattere nazionale, è apartitica. 
            
            ORGANI
              SOCIALI
              Art.3
            Sono organi necessari dell’Associazione: 
              il Presidente, il Vice Presidente, Il Consiglio Direttivo
              Nazionale, l’Assemblea generale dei Soci. 
              Sono organi eventuali dell’Associazione: 
              il Presidente Onorario dell’Associazione, il Collegio
              dei Revisori di conti, il Collegio dei Probiviri. 
              
              Art.4 
                Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all’interno dell’Associazione
                sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito. 
                
                CONSIGLIO
                  DIRETTIVO
                Art.5 
                  L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo il
                    cui numero è formato da 10 (dieci) componenti. 
                  Fanno parte di diritto del Consiglio i 5 (cinque) soci
                  fondatori mentre gli altri 5 (cinque) vengono eletti
                  dall’Assemblea
                    Generale dei Soci. 
                
                  Art.6 
                  Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 3 (tre) anni dall’Assemblea
                      ed i suoi componenti uscenti sono rieleggibili. 
                  I componenti possono essere scelti soltanto tra i Soci. 
                  Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole
                  cariche compresa quella di Presidente,  Vice Presidente,
                      Segretario e Tesoriere. 
                  Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare
                  per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo,
                      lo stesso procederà alla sostituzione dei membri
                      mancanti per cooptazione. 
                  I componenti così eletti durano in carica fino alla scadenza
                      dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo.
                  
                  Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi
                  motivo la maggioranza dei componenti, il Consiglio si
                  riterrà decaduto
                      nella sua globalità. Il
                      Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica
                      per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e
                      dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea
                      per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 
                  Art.7 
                  Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti
                  connessi agli scopi dell’Associazione e previsti dal presente statuto
                        che non siano specificatamente riservati all’Assemblea. 
                  Inoltre: 
                  - provvede alla
                  programmazione delle iniziative ed a quant’altro sia necessario
                        per il conseguimento dei fini dell’Associazione; 
                  - delibera la convocazione
                  dell’Assemblea e redige l’Ordine del Giorno; 
                  - delibera in merito
                  agli accoglimenti delle domande di iscrizione dell’Associazione; 
                  - determina
                  le quote associative minime per le varie categorie di
                  soci; 
                  La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi
                        ed in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento,
                        al Vice Presidente. Inoltre, in via generale, il Presidente può delegare
                        per motivi specifici i propri poteri ad uno o più membri
                        del Consiglio Direttivo. 
                  Art.8 
                  Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta
                  all’anno
                          e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente
                          o tre dei suoi componenti. 
                  Salvo quanto previsto per la nomina dei Soci Onorari,
                  per la validità delle
                          deliberazioni è necessaria la presenza della
                          maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese
                          con la maggioranza dei votanti. 
                  Nel caso di parità dei voti, prevale quello
                          del Presidente. 
                  Il Segretario redige il verbale sotto la direzione
                  del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal
                          Presidente e dal Segretario. 
                  Art.9 
                  Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare, su designazione
                            dei Soci localmente operanti, un delegato coordinatore all’interno
                            di entità periferiche, con incarico annuale e rinnovabile,
                            il quale rappresenterà l’entità periferica
                            di appartenenza nei confronti degli Organi dell’Associazione.
                            Potrà inoltre nominare coordinatori regionali. 
                  Art.10 
                  Qualora l’Associazione intenda organizzare manifestazioni
                              od eventi musicali, concerti, corsi di formazione o specializzazione
                              ed ogni altra iniziativa, al Consiglio Direttivo è conferito
                              in via generale il potere di deliberare la stipula
                              di apposite convenzioni con soggetti terzi pubblici
                              e privati, previa determinazione dei relativi criteri
                              e condizioni e di autorizzare il Presidente del
                              Consiglio Direttivo a compiere gli atti conseguenti. 
                  In tal caso al Presidente spetta la firma degli
                  atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei
                              terzi, salvo il potere di delega di cui all’art.7
                              del presente Statuto. 
                  
                    SOCI 
                    Art.11 
                    Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti
                                  quei cittadini italiani che condividono le finalità dell’Associazione
                                  e che operino nel settore del Teatro Lirico in qualità di: 
                    - Cantante
                    Lirico solista; 
                    - Direttore d’Orchestra. 
                    Il Cantante Lirico Solista ed il Direttore
                    d’Orchestra potranno
                                  iscriversi all’Associazione solo se vincitori
                                  di concorsi nazionali e/o internazionali ovviamente
                                  inerenti le loro rispettive categorie o con
                                  almeno 500 giornate E.N.P.A.L.S. 
                    I Soci saranno divisi nelle seguenti categorie: 
                    - Soci Fondatori,
                    quelli che partecipano alla costituzione dell’Assemblea; 
                    - Soci Ordinari,
                    quelli che sono ammessi a far parte dell’Associazione
                                  con delibera del Consiglio Direttivo; 
                    - Soci Sostenitori,
                    quelli che, ammessi a far parte dell’Associazione con le
                                  stesse modalità previste per i Soci
                                  Ordinari, versino tuttavia una quota associativa
                                  maggiore di quella dei Soci Ordinari, da determinarsi
                                  nel Consiglio Direttivo; 
                    - Soci Juniores,
                    quelli che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età e
                                  che pagheranno una quota sociale inferiore
                                  rispetto al Socio Ordinario; 
                    - Soci Seniores,
                    quelli che hanno compiuto il 65° anno di età e
                                  che pagheranno una quota sociale inferiore
                                  rispetto al Socio Ordinario; 
                    - Soci Onorari,
                    quelli che in virtù di meriti acquisiti nei rispettivi
                                  campi artistici o professionali, è attribuita tale qualifica
                                  ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che li nomina
                                  all’unanimità.
                                  I Soci Onorari sono esentati dal pagamento
                                  delle quote sociali. 
                    Art.12
                    Ammissione dei Soci: l’ammissione dei
                                    Soci (eccetto i Soci Ordinari) avviene su
                                    domanda degli interessati dietro presentazione
                                    di almeno due soci e accettazione del Consiglio
                                    Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla
                                    domanda. 
                    Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell’anno in cui
                                    la domanda è accolta. 
                    Art.13
                    Il Socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale
                                      entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda,
                                      accettazione che verrà comunicata all’aspirante Socio
                                      tramite lettera. Entro lo stesso termine i nuovi Soci devono versare
                                      una tassa d’ammissione che viene determinata dal Consiglio
                                      Direttivo all’inizio di ciascun anno sociale. I Soci che
                                      non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il
                                      30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche
                                      per l’anno successivo ed obbligati
                                      al versamento della quota annuale. 
                    Art.14
                    Oltre che nel caso di rinuncia del Socio,
                    cesserà di far
                                        parte dell’Associazione colui che sarà espulso
                                        per motivi disciplinari. 
                    Il Consiglio Direttivo può applicare, a seconda della gravità della
                                        mancanza, a ciascun membro dell’Associazione
                                        le seguenti pene disciplinari: 
                    - la
                    censura, che consiste in una nota di biasimo; 
                    - la sospensione,
                    automatica nel caso in cui il Socio risulti
                    inquisito dall’Autorità Giudiziaria,
                                        che si trasforma in espulsione o reintegro in relazione all’esito
                                        del giudizio; durante la sospensione il Socio è esonerato
                                        dall’obbligo del versamento della
                                        quota sociale; 
                    - l’espulsione. 
                    Le tre pene suddette sono conseguenti
                    a morosità e a comportamenti
                                        indegni e contrari all’interesse dell’Associazione. 
                    Art.15 
                    I provvedimenti disciplinari non possono
                    essere applicabili senza che l’interessato sia stato invitato a comparire, per essere
                                          sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l’assegnazione
                                          di un termine non inferiore a 10 (dieci)
                                          giorni. 
                    L’invito a presentarsi ed il
                                          provvedimento sono comunicati a mezzo
                                          lettera raccomandata a/r. 
                                          
                                          ASSEMBLEA
                                              DEI SOCI
                                          Art.16
                                          L’Assemblea è convocata, sia per la prima che per
                                                la seconda convocazione, mediante avviso contenente l’indicazione
                                                del giorno, dell’ora, del luogo e l’Ordine
                                                del Giorno, spedito per lettera
                                                ordinaria ai Soci almeno cinque
                                                giorni prima della data stabilita
                                                per la convocazione. 
                                          Tra la prima e la seconda convocazione
                                          dovrà decorrere almeno
                                                un’ora. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno
                                                ed ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno
                                                convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci
                                                dell’Associazione con diritto
                                                di voto. 
                                            Art.17 
                                            Il Presidente del Consiglio
                                            Direttivo, o chi lo sostituisce, è anche
                                                  Presidente dell’Assemblea. 
                                            Egli nomina il Segretario dell’Assemblea. Il Segretario redige
                                                  il verbale della riunione dell’Assemblea sotto la direzione
                                                  del Presidente. Il verbale è sottoscritto
                                                  dal Presidente e dal Segretario. 
                                              Art.18 
                                              L’Assemblea: 
                                              - approva
                                              il bilancio da presentarsi
                                              entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno; 
                                              - nomina
                                              i componenti del Consiglio
                                              Direttivo; 
                                              - delibera
                                              sulle questioni ad essa
                                              sottoposte dal Consiglio Direttivo; 
                                              - modifica
                                              le norme del presente Statuto. 
                                              Art.19 
                                              L’Assemblea è regolarmente
                                                      costituita in prima convocazione
                                                      con la presenza dei 2/3
                                                      (dueterzi) dei Soci in
                                                      regola con il versamento
                                                      delle quote. 
                                                      In seconda convocazione
                                                      l’Assemblea delibera
                                                      qualunque sia la presenza
                                                      dei Soci intervenuti. 
                                                      Le deliberazioni sono valide
                                                      sia in prima che in seconda
                                                      convocazione qualora riportino
                                                      il voto favorevole della
                                                      maggioranza dei votanti. 
                                              Sono ammesse deleghe ma in numero non superiore a 3 (tre)
                                              per delegato. 
  È ammesso il voto per corrispondenza, da inviare tramite
                                                      raccomandata a/r al Presidente presso la sede in cui è convocata
                                                      l’Assemblea. 
                                                      
                                                      REVISORI
                                                          DEI CONTI 
                                                        Art.20 
                                                        I Revisori dei conti
                                                        sono nominati dall’Assemblea Generale
                                                            dei Soci in numero di 3 (tre) fra persone competenti del settore
                                                            contabile; durano in carica un triennio e sono rieleggibili; controllano
                                                            la regolarità dei bilanci e della gestione finanziaria producendo
                                                            una relazione scritta annuale all’Assemblea dei Soci. Hanno
                                                            il potere di imporre al Consiglio Direttivo la regolarizzazione
                                                            di inadempienze o di irregolarità eventualmente
                                                            riscontrate.
                                                        
 
                                                        PROBIVIRI 
                                                        Art.21 
                                                        Tutte le eventuali
                                                        controversie
                                                        sociali tra Soci
                                                        e tra questi
                                                        e l’Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposti alla competenza
                                                                di tre Probiviri nominati dall’Assemblea anche tra non associati.
                                                                Essi giudicheranno ex bono et aequo per iscritto ed il loro lodo
                                                                sarà inappellabile
                                                                fatte salve le
                                                                eventuali successive
                                                                vie legali. 
                                                                
                                                                PATRIMONIO
                                                                    ASSOCIATIVO
                                                                  Art.22
                                                                  Il patrimonio
                                                                  associativo è formato: 
                                                                  - dalle
                                                                  quote associative
                                                                  annuali; è facoltà del
                                                                      Consiglio
                                                                      Direttivo
                                                                      richiedere
                                                                      agli associati
                                                                      dei contributi
                                                                      straordinari; 
                                                                  - dai beni
                                                                  mobili
                                                                  ed immobili
                                                                  che diverranno
                                                                  proprietà dell’Associazione; 
                                                                  - da
                                                                  eventuali donazioni, erogazioni
                                                                  o lasciti; 
                                                                  - da
                                                                  ogni altra entrata o conferimento. 
                                                                  
                                                                  SCIOGLIMENTO
                                                                  Art.23 
                                                                  All’Assemblea spetta il potere di sciogliere l’Associazione. 
                                                                  Per
                                                                  la
                                                                  validità della deliberazione è richiesto
                                                                            il
                                                                            voto
                                                                            della
                                                                            maggioranza
                                                                            dei
                                                                            Soci. 
                                                                  In
                                                                  caso
                                                                  di
                                                                  scioglimento
                                                                  gli
                                                                  eventuali
                                                                  residui
                                                                  attivi
                                                                  saranno
                                                                  donati
                                                                  ad
                                                                  associazioni
                                                                  o
                                                                  fondazioni
                                                                  che
                                                                  operano
                                                                  nel
                                                                  medesimo
                                                                  campo,
                                                                  secondo
                                                                  la
                                                                  scelta
                                                                  fatta
                                                                  dall’Assemblea che avrà deliberato
                                                                            lo
                                                                            scioglimento. 
                                                                  
                                                                  DISPOSIZIONI
                                                                              FINALI
                                                                    Art.24 
                                                                    Per quanto non previsto
                                                                    dal presente Statuto,
                                                                    si fa riferimento alle
                                                                    norme del codice civile
                                                                    ed alle vigenti leggi
                                                                    in materia.